Il concorso di persone nel reato ( partecipazione
criminosa) determina un vincolo occasionale tra più persone, circoscritto alla
realizzazione di uno o più reati determinati. Rappresenta quindi un’entità
collettiva contingente e suole essere qualificato come eventuale per distinguerlo dalla diversa figura del concorso
necessario, che ricorre invece quando è la stessa fattispecie incriminatrice di
parte speciale a richiedere la presenza di più soggetti per l’integrazione del
reato (es: corruzione). Il fatto collettivo può essere realizzato da più
coautori , da un singolo autore con
l’ausilio di uno o di più complici, da più soggetti ciascuno dei quali si
limita a porre in essere una frazione del fatto tipico ( esecuzione
frazionata).
Le norme sul concorso di persone hanno la funzione di
rendere punibili comportamenti che non lo sarebbero in base alla singola norma
incriminatrice. Dunque integrano le singole disposizioni di parte speciale.
Tipizzazione della fattispecie concorsuale
Il legislatore, nella configurazione normativa della
fattispecie concorsuale, si trova a potere scegliere fra un modello
differenziato di tipizzazione del fatto ed un modello unitario. Seguendo il
primo, le forme di partecipazione vengono distinte in base ai ruoli ricoperti
dai singoli concorrenti ( autore, determinatore, istigatore, complice),
differenziando così la responsabilità di ciascun concorrente. Seguendo il
secondo, invece, la fattispecie concorsuale abbraccia tutte le condotte dotate
di efficacia eziologica nei confronti dell’evento lesivo e non c’è più
differenza fra forme primarie e secondarie di partecipazione. Della reale
entità del contributo di potrà tenere conto, al massimo, in sede di
commisurazione della pena.
Il legislatore del ’30 ha optato per il modello della
tipizzazione unitaria: art. 110 c. p. : “Quando
più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena
per questo stabilita” , concorre quindi a pari titolo chi apporta un
contributo qualsiasi, purchè dotato di rilevanza causale della realizzazione
collettiva del fatto. Tuttavia , nell’art. 114 si legge : “ Il giudice, qualora ritenga che l’opera
prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli art.
110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione
del reato, può diminuire la pena”. Tale articolo sembrerebbe in qualche
modo recuperare la distinzione fra partecipi primari e secondari.
Teorie sul concorso criminoso
Teoria
dell’accessorietà: In generale, la condotta atipica del
semplice partecipe non ha rilevanza penale autonoma ma l’acquista nella misura
in cui accede alla condotta principale o tipica dell’autore. ( es. : se A si
limita a fornire a B uno strumento da scasso per compiere un furto, questa
condotta di ausilio non potrà essere punita finchè l’esecutore materiale non
avrà realizzato gli estremi di un’azione furtiva tipica ai sensi dell’art. 624
c. p. Esistono due versioni di tale teoria: 1) ACCESSORIETA’ ESTREMA: la
punibilità della condotta di partecipazione dipende dalla realizzazione di una
condotta principale a sua volta punibile in concreto. 2)ACCESSORIETA’ LIMITATA
: ci si accontenta di un’azione principale obiettivamente antigiuridica ( es.:
complice che fornisce lo strumento sarebbe punibile anche se l’esecutore materiale
non fosse in concreto assoggettabile a pena perché, ad esempio, inimputabile.)
. OBIEZIONI: 1) questa teoria non riuscirebbe a giustificare la punibilità dei
concorrenti nei casi di esecuzione frazionata, ovvero quando nessuno realizza
un’azione qualificabile come principale, mentre l’azione tipica risulta
soltanto dall’incontro dei diversi contributi dei singoli compartecipi. 2)
Nell’ipotesi di reato proprio , la condotta principale non potrebbe che essere
realizzata dal soggetto che riveste da qualifica soggettiva e dunque si
dovrebbe rinunciare all’incriminazione a titolo di reato proprio ove a porre in
essere la condotta esecutiva fosse l’extraneus privo di qualifica.
Teoria
della fattispecie plurisoggettiva eventuale: Si basa
sull’incontro fra l’art.110 c. p. e la singola condotta incriminatrice. La
fattispecie concorsuale non integra più la singola disposizione di parte
speciale, ma forma un’entità nuova ed autonoma
Teoria
delle fattispecie plurisoggettive differenziate : Dall’incontro
delle norme di parte speciale con le norme sul concorso non nascerebbe una sola
fattispecie plurisoggettiva eventuale, bensì discenderebbero tante fattispecie
plurisoggettive differenziate, quanti sono i soggetti concorrenti: tutte le
fattispecie avrebbero in comune il medesimo nucleo di accadimento materiale, ma
si distinguerebbero tra loro per l’atteggiamento psichico e per alcuni aspetti
esteriori che ineriscono solo alla condotta dell’uno o dell’altro compartecipe.
In mancanza di una tipizzazione legale della varie
forme di concorso, il compito di fissare i requisiti minimi di una
partecipazione penalmente rilevante resta affidato alla dottrina e alla
giurisprudenza.
Pluralità di agenti
-NUMERO DI PERSONE: Sono necessari e sufficienti
almeno due soggetti
-CONCRETA PUNIBILITA’ SINGOLI CONCORRENTI: Il
concorso si configura anche se taluno dei concorrenti non è punibile per
ragioni inerenti alla sua persona ( es.: difetto di dolo o mancanza di
imputabilità) . art. 112 ultimo comma “Gli
aggravamenti di pena si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è
imputabile o non è punibile “ ; art. 119 comma I : “Le circostanze soggettive, le quali escludono la pena per taluno di
coloro che sono concorsi nel reato, hanno effetto soltanto riguardo alla
persona cui si riferiscono”. Poichè fra tali circostanze sono comprese
anche l’inimputabilità o la mancanza di dolo, se ne desume che la pluralità di
soggetti sussiste anche se taluno sia incapace di intendere o di volere o
agisca senza volontà colpevole. Dunque, si possono ricondurre al concorso
criminoso le seguenti ipotesi: -costringimento
fisico a commettere un reato (art.46): costringimento psichico a commettere un
reato o coazione morale (art.54, ultimo comma) ; reato commesso per errore
determinato dall’altrui inganno (art.48); determinazione in altri dello stato
in incapacità allo scopo di far commettere un reato ( art.86); determinazione
al reato di persona non imputabile o non punibile (art. 19).
Realizzazione della fattispecie oggettiva
di un reato
L’esigenza minima è che siano almeno realizzati gli
estremi oggettivi di un delitto tentato. Lo mostra l’articolo 115 c. p. : “ Salvo che la legge disponga altrimenti (
nei casi in cui il semplice accordo o la mera istigazione sono elevati ad
autonome figure di reato per la loro particolare gravità, come i delitti contro
la personalità dello Stato ) nessuno è
punibile a) per il semplice fatto di essersi accordato con altri qualora
all’accordo non segua la messa in atto del fatto programmato; b) per il
semplice fatto di avere istigato altri ( tanto nel caso in cui
l’istigazione sia accolta, quanto nel caso in cui non lo sia) , qualora il reato non sia stato commesso “.
Tuttavia, poiché sia l’accordo che l’istigazione
possono assurgere a indici di pericolosità sociale, l’art. 115 attribuisce al
giudice la facoltà di applicare la misura di sicurezza della libertà vigilata,
salvo che si tratti di istigazione non accolta a commettere una contravvezione.
Non occorre che il fatto collettivo giunga a
consumazione ma è sufficiente che la realizzazione comune si traduca in atti
idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto: concorso di persone in un delitto tentato .
Concorso materiale
Si ha concorso
materiale se si interviene personalmente nella serie degli atti che danno vita
all’elemento materiale del reato. Il concorso materiale può essere prestato
assumendo ruoli di rango diverso:
-l’autore: colui il
quale compie gli atti esecutivi del reato
-il coautore: chi
interviene insieme con altri nella fase di esecuzione es.: due assassini che
sparano contemporaneamente
-l’ausiliatore o
complice: quel partecipe che si limita ad apportare un aiuto materiale nella
preparazione o nell’esecuzione del reato. Es.: chi fornisce il veleno per un
omicidio. Per quanto riguarda il complice, si dibatte sui coefficienti minimi
che ne giustificano l’incriminazione a titolo di concorrente nel reato.
Esistono più teorie.
Teoria condizionalistica ( opinione più tradizionale): partendo dal presupposto che il codice
accoglie la concezione casuale del concorso criminoso, l’azione del
compartecipe deve costituire condicio si ne qua non del fatto punibile.
OBIEZIONI: il criterio della condicio si ne qua non rischia di restringere
eccessivamente l’area del concorso, in quanto esistono forme di complicità
meritevoli di punizione sebbene non strettamente indispensabili ai fini della
riuscita dell’impresa criminosa
Teoria della casualità agevolatrice ( o di
rinforzo) : è ritenuto
penalmente rilevante non solo l’ausilio necessario che non può essere
mentalmente eliminato senza che il reato venga meno, ma anche quello che si
limita ad agevolare o a facilitare il conseguimento dell’obiettivo finale.
OBIEZIONI: esistono forme di ausilio meritevoli di pena nonostante manchi ogni
influsso causale, es.: fornitura di uno strumento che poi non viene utilizzato
dall’esecutore materiale.
Teoria della prognosi o dell’aumento del
rischio : basterebbe che
l’azione del partecipe appaia ex ante idonea a facilitare la commissione del
reato, accrescendone le possibilità di verificazione. A sostegno di questa
tesi, si potrebbe richiamare l’art. 56 sul tentativo, nella parte in cui
conferma che, ai fini della tipicità, i giudizi causali possono essere
formulati non solo nell’ottica di un legame effettivo fra condotta ed evento,
ma anche sul piano di una pura attitudine casuale. OBIEZIONI: le forme di
complicità cui si fa riferimento accedono ad un fatto collettivo che giunge a
consumazione, sia pure a prescindere dall’ausilio rivelatosi a posteriori
inutile. Dunque, di fronte ad un obiettivo criminoso concretamente raggiunto,
il giudizio ex ante appare inutile.
CONCLUSIONE: Rimane
confermato che non può esserci partecipazione materiale penalmente rilevante a
prescindere da un influsso effettivo sull’azione tipica o sull’evento
costitutivo del reato. Per quanto riguarda la portata e i limiti del contributo
materiale, sembra potersi accettare la teoria della casualità agevolatrice.
Concorso morale
Si ha concorso morale quando si dà impulso
psicologico alla realizzazione di un reato materialmente commesso da
altri. Si possono distinguere due
figure:
-Il determinatore cioè il compartecipe che fa sorgere
in altri (autore) un proposito criminoso prima inesistente
-l’istigatore, colui il quale si limita a rafforzare
o eccitare in altri un proposito criminoso già esistente. Per istigazione si
intende ogni forma di partecipazione psichica: mandato, consiglio, suggerimento
ecc.. tuttavia non sono sufficienti consigli o semplici informazioni se non
sottendano almeno il consiglio o l’incitamento ad agire in un determinato modo.
E’ dunque da escludere che sia sufficiente la connivenza o l’adesione psichica.
La rilevanza penale è desumibile
dall’art 115 comma 3 : stabilendo la non punibilità dell’istigazione rimasta
sterile, questa norma riconosce implicitamente che quando l’istigazione viene
accolta e il reato è commesso, l’istigatore risponde a titolo di concorso. Come
è da escludere la complicità fisica in mancanza di una condotta che,
considerata ex post, risulti avere quantomeno agevolato la commissione del
delitto, similmente non può esservi complicità morale a prescindere da una
effettiva influenza sulla psiche.
Può accadere che si verifichi una divergenza fra il
fatto oggetto di istigazione e il fatto concretamente realizzato. La divergenza
può riguardare o il tipo astratto di reato, o l’oggetto materiale dell’azione.
In questo caso si può sostenere che l’esecuzione volontaria da parte
dell’istigato di un fatto diverso anche solo nell’oggetto materiale, è in grado
di spezzare il legame che avvince la condotta dell’esecutore alla precedente
istigazione.
PARTICOLARE FORMA DI ISTIGAZIONE, L’AGENTE
PROVOCATORE : Colui il quale ( si tratta spesso di appartenenti alle forze
dell’ordine) provoca un delitto al fine di assicurare il colpevole alla
giustizia. Secondo un orientamento rigoristico, il fine di fare perseguire i
rei non potrebbe comunque giustificare un comportamento che ha contribuito a
mettere in pericolo o ledere un bene giuridico. Secondo la stessa linea
rigoristica della giurisprudenza, non è esclusa la punibilità a meno che
l’attività non si risolva in osservazione, controllo e contenimento delle
azioni illecite altrui. Seconda gran parte della dottrina invece, l’agente
provocatore non può essere punito, per mancanza di dolo, tutte le volte in cui
abbia agito con lo scopo di assicurare i colpevoli alla giustizia e non abbia
accettato neppure il rischio della effettiva consumazione del reato. Interventi
normativi a riguardo:
art. 97 del testo unico in materia di stupefacenti
che prevede la non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria addetti
alle unità specializzate antidroga che procedono ad acquisto di sostanze
stupefacenti e psicotrope
art. 12 legge 360/90 in tema di criminalità
organizzata : non punibilità di ufficiali di polizia giudiziaria della
direzione investigativa antimafia che
procedono a sostituzione di denaro o altri beni solo per provare delitti di
riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita.
L’elemento soggettivo
L’elemento
soggettivo del concorso è costituito da due componenti: la coscienza e volontà
del fatto criminoso ( uguale a quella del reato monosoggettivo) e dalla volontà di concorrere con altri alla
realizzazione di un reato comune. La coscienza del concorso potrà indifferentemente
manifestarsi come previo concerto, o
come intesa istantanea, o come semplice adesione all’opera di un altro che ne
rimane ignaro. Se invece più soggetti operano tutti l’uno dell’altro con azioni ciascuna
esecutiva di una fattispecie delittuosa, si configurano distinti ed autonomi
reati monosoggettivi. Nei casi in cui la fattispecie monosoggettiva richiede la
presenza di un dolo specifico, è sufficiente ai fini della configurabilità di
un concorso che la particolare finalità sia perseguita da almeno uno dei
soggetti che concorrono a realizzare il fatto.
PROBLEMA DEL
CONCORSO DOLOSO A DELITTO COLPOSO: se si negasse la configurabilità della
partecipazione dolosa a reato colposo, rimarrebbero ingiustificatamente
impuniti coloro che, con una condotta atipica, concorrano nell’altrui fatto
colposo. Tuttavia ci sono più indizi che lasciano pensare che non vi sia la
possibilità che più partecipi rispondano del medesimo fatto a titoli
diversi. L’art. 110 c. p. stabilisce che
il fenomeno concorsuale si riferisce al medesimo reato, e sembrerebbe
legittimare una concezione unitaria della partecipazione criminosa e quindi
escludere la possibilità di imputare il medesimo fatto a titoli soggettivi
diversi. Inoltre, laddove il legislatore ha previsto una possibilità del
genere, l’ha specificato, come nell’art. 116 c. p , che considera concorrenti
soggetti che rispondono rispettivamente a titolo di dolo e di responsabilità
oggettiva.
PROBLEMA DEL
CONCORSO COLPOSO A DELITTO DOLOSO : L’articolo 113 c.p. ammette espressamente
la sola cooperazione nel delitto colposo e sembra dunque escludere
implicitamente la cooperazione colposa nel delitto doloso . Inoltre
l’inammissibilità sembra essere confermata dal fatto che esistano precise e
determinate ipotesi tassative di agevolazione colposa di un altrui fatto doloso
. art. 254, 259, 350 c.p.
Conclusione: si
presuppone in ciascun individuo normale l’attitudine ad una autodeterminazione
responsabile. Ne consegue che ognuno deve evitare soltanto i pericoli derivanti
dalla propria condotta, mentre non si ha l’obbligo di impedire comportamenti
pericolosi di terze persone, altrettanto capaci di scelte responsabili.
Discende che non possono essere definite colpose in base alla mera
prevedibilità dell’evento, quelle aioni le quali sono pericolose non in sé
stesse ma semplicemente perché forniscono ad altri l’occasione di delinquere.
Il concorso nelle contravvenzioni
Concorso nelle contravvenzioni dolose : si riconduce
la disciplina alla disposizione generale di cui all’art. 110 c. p. “Quando più persone concorrono nel medesimo
reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita…” . Il
termine reato è infatti qui riferibile egualmente ai delitti e alle
contraddizioni imputabili a titolo di dolo.
Concorso nelle contravvenzioni colpose: qui si pone
un problema, in quanto l’articolo 113 c.p. dichiara : “Nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla
cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite
per il delitto stesso”. Vi è quindi
un esclusivo riferimento ai delitti. Secondo l’orientamento prevalente, anche
le contravvenzioni colpose rientrano nell’ambito di disciplina di cui all’art.
110 . Tale teoria si basa sull’ultimo comma dell’art. 42 del codice penale “Nelle contravvenzioni ciascuno risponde
della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o
colposa”. In questa ottica, l’art. 113 c. p. si riferirebbe anche alle
contravvenzioni. Secondo una teoria contraria, invece, estendendo l’art. 113
alle contravvenzioni, si estenderebbe anche la punibilità di un numero di
comportamenti atipici ben maggiore, nonostante gli illeciti colposi
contravvenzionali abbiano un minore disvalore.
Circostanze aggravanti
Nonostante l’art. 110 parifichi la responsabilità di
ciascun concorrente, al legislatore non è sfuggita la diversità dei ruoli. Da
qui l’introduzione di circostanze aggravanti ed attenuanti allo scopo di
graduare la pena in funzione dell’effettivo contributo di ciascun soggetto.
L’applicazione delle circostanze aggravanti è obbligatoria.
1)
Art. 112 comma 1 n°1 “Se il numero delle persone che sono concorse
nel reato è di cinque o più, salvo che la legge disponga diversamente” . Il
calcolo del numero delle persone prescinde dalla colpevolezza, imputabilità o
punibilità dei singoli concorrenti.
2)
Art. 112 comma 1 n°2 “Per chi ha promosso o organizzato la
cooperazione nel reato, ovvero diretto l’attività delle persone che sono
concorse nel reato medesimo”. Per promotore s’intende colui che ha ideato
l’impresa criminosa prendendo l’iniziativa; per organizzatore si intende chi
predispone il progetto esecutivo; per direttore s’intende chi assume una
funzione di guida ed amministrazione.
3)
Art. 112 comma 1 n°3 “Per chi, nell’esercizio della sua autorità,
direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso
soggette” Perché si configuri l’aggravante non è sufficiente una forma
qualsiasi di soggezione psicologica, ma è necessario che la persona dotata di
supremazia abbia realizzato una vera e propria coazione psicologica sul
soggetto sottoposto.
4)
Art. 112 comma 1 n°4 “Per chi, fuori dal caso preveduto dall’art.
111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in
stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli
stessi nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in
flagranza” . Tale disciplina, conformandosi all’art. 111 c.p. (
determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile), si applica
ai soggetti affetti da vizio parziale di mente o a soggetti vittime di
<<decadimento intellettuale>> che rende il soggetto facile preda
della suggestione altrui. In seguito alle leggi n° 203/91 e 172/92, il testo dell’art.
112 c. p. ha due nuovi commi: “La pena è
aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non
punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, nella commissione di
un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza” ; “Se chi
ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri nella
commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso
previsto dal n°4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello
previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a 2 terzi.
Circostanze attenuanti
CONTRIBUTO DI MINIMA IMPORTANZA: Art. 114 comma 1 “Il giudice, qualora ritenga che l’opera
prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli
articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o
nell’esecuzione del reato, può diminuire la pena” . Art. 114 comma 2: “Tale disposizione non si applica nei casi
indicati dall’art. 112” ( cioè se non ricorre alcuna delle circostanze
aggravatrici). Il contributo di minima
importanza si ha solo nei casi in cui la partecipazione abbia avuto
un'efficacia causale del tutto marginale nella causazione dell'evento, nel
senso che il reato sarebbe stato ugualmente compiuto anche senza l'attività del
correo. Si compie dunque un giudizio sull’imprescindibilità in rapporto ai
fattori ipotetici rimasti inoperanti, ad esempio quando l’azione del correo
sarebbe potuta essere facilmente sostituita con l’azione di altre persone o con
una diversa distribuzione dei compiti.
MINORAZIONE PSICHICA: Art. 114 comma 3 : a favore di chi è stato determinato a
commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni
della coercizione esercitata da un soggetto rivestito di autorità ( art. 112
comma 1 n°3) oppure della minorità o infermità mentale ( art. 112 comma 1 n°4)
.
Responsabilità del partecipe per il reato
diverso da quello voluto
Art. 116 c.p. : “Qualora
il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche
questi ne risponde se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione” “Se il
reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi
volle il reato meno grave” .
Esiste una differenza con l’aberratio delicti. Mentre
in questo l’evento diverso che si realizza deve essere il risultato di un
errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato o effetto di altra causa, nel
caso dell’art. 116 l’evento deve essere voluto da taluno dei concorrenti.
Inoltre l’aberratio delicti non richiede che l’evento diverso sia prevedibile.
I presupposti della responsabilità del partecipe per
il reato diverso da quello voluto sono due: il rapporto di causalità tra
l’azione di ogni partecipe e il reato diverso da quello programmato e la
prevedibilità di tale reato diverso non voluto. Nei riguardi del secondo
presupposto, secondo un primo indirizzo è sufficiente una prevedibilità in astratto: l’illecito non voluto deve appartenere
al tipo astratto di quelli che, in linea puramente logica, si prospettano come
sviluppo del reato originariamente voluto ( es. : furto e rapina, lesioni
personali e omicidio). Un secondo indirizzo, invece, richiede che vi sia una prevedibilità in concreto: per stabilire
se il reato diverso effettivamente realizzato rappresenti un prevedibile sviluppo
di quello originario programmato, occorre tenere conto delle circostanze
relative alla singola vicenda concreta. Sarà dunque necessario individuare
prima il concreto piano d’azione dei concorrenti e soltanto su questa base
verificare se le modalità concrete di svolgimento lasciassero prevedere un
esito deviante del tipo di quello avveratosi.
La disposizione di cui al 116 non si applica solo in
presenza di un solo reato diverso da quello voluto, ma anche quando insieme col
reato concordato se ne commetta un altro che costituisce un prevedibile
sviluppo del primo.
Per quanto riguarda il secondo comma dell’art. 116,
la disciplina prevista dal primo comma dello stesso articolo si applica a
prescindere dalla maggiore o minore gravità del reato non voluto rispetto a
quello voluto. Tuttavia, nel caso di maggiore gravità del reato diverso, il
giudice deve obbligatoriamente applicare una diminuzione di pena rispetto a chi
volle il reato meno grave.
Concorso nel reato proprio e mutamento del
titolo di reato per taluno dei concorrenti
Un soggetto privo
della qualità personale ( extraneus) può concorrere alla commissione di un
reato realizzabile solo da un soggetto qualificato ( intraneus). Secondo i
principi generali dell’imputazione dolosa, la responsabilità presuppone la
consapevolezza di concorrere ad un reato proprio, dunque occorre la conoscenza
da parte dell’extraneus della qualifica dell’intraneus.
Quando la qualifica
posseduta da taluno dei concorrenti non è determinante ai fini dell’esistenza
di un reato ma comporta soltanto la diversa qualificazione giuridica di un
fatto che già costituirebbe reato ad altro titolo, se l’estraneo è a conoscenza
della qualifica , si configurerà un concorso nel reato proprio.
Quando invece
l’estraneo ignora la qualifica del posseduta dal concorrente , ci si appella
all’art. 117 c. p. “Se , per le
condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il
colpevole e l’offeso, muta il titolo di reato per taluno di coloro che vi sono
concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è
più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistano le
condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena”. Si
configura dunque una sorta di responsabilità oggettiva , in quanto il fatto che
un partecipe debba rispondere di concorso in un reato proprio pur ignorando la
qualifica posseduta dal soggetto, contrasta coi principi dell’imputazione
dolosa.
Perché si verifichi
il mutamento di reato, è necessario che sia l’intraneus a porre in essere
l’attività esecutiva o il ruolo di esecutore può essere assunto dall’estraneo?
L’articolo 117 c. p. omette di specificarlo. Secondo l’orientamento che oggi
tende a prevalere, sarebbe indifferente ai finiti della configurabilità del
concorso nel reato proprio, il ruolo rivestito dall’intraneus. Si
configurerebbe così pur sempre concorso in peculato anche nel caso in cui il
soggetto possessore della qualifica pubblicistica fornisse un contributo
atipico alla condotta appropriativa realizzata dall’extraneus.
E’ poi prevista una
circostanza attenuante facoltativa a favore di chi volle il reato meno grave.
Secondo un orientamento giurisprudenziale, tale attenuante è applicabile
soltanto al soggetto ignaro della qualifica.
Comunicabilità delle circostanze
Dopo la riforma
della legge n°19/1990, l’art. 118 del codice si limita a stabilire “Le circostanze che aggravano o diminuiscono
le pene concernenti i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado della
colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate
soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono” . Detto questo, a quale tipo di disciplina
soggiacciono le circostanze diverse da queste?
Per quanto riguarda
le circostanze attenuanti, si fa riferimento all’art. 59 : vale la regola della
rilevanza oggettiva delle circostanza attenuanti e dunque della loro
conseguente estensibilità a tutti i compartecipi ( eccettuate quelle a
carattere soggettivo menzionate nell’art. 118 c.p. )
-Per quanto riguarda
le circostanze aggravanti, secondo l’art. 59, possono essere applicate soltanto
in quanto conosciute o conoscibili dal reo. Dunque l’attribuibilità
dell’aggravante presuppone un coefficiente di colpevolezza riferito a ciascuno
dei singoli concorrenti. Dunque si applicano solo ai compartecipi che ne
abbiano avuto conoscenza effettiva o soltanto potenziale.
Comunicabilità delle cause di esclusione
della pena
Art. 119 comma 2 .
Si estendono a tutti i concorrenti le circostanze oggettive di esclusione della
pena. Sono tali le cause di giustificazione dette anche scriminanti, la cui
presenza elide l’antigiuridicità obiettiva del fatto criminoso. Infatti, se le
cause di giustificazione fanno venir meno il contrasto tra il fatto tipico e
l’ordinamento giuridico, rendendo lecito il fatto medesimo, la liceità di esso
si proietta su tutte le condotte che concorrono alla sua realizzazione.
Non si comunicano,
invece, ma si applicano soltanto ai correi cui personalmente si riferiscono, le
cause soggettive di esclusione della pena. Per esempio, il vizio di mente
dell’esecutore materiale non potrà avvantaggiare il partecipe. Lo stesso vale
se uno dei correi agisce senza dolo e dunque beneficia di una situazione
di<<immunità>> personale.
Desistenza volontaria
Tale concetto si
presta a conclusioni diverse a seconda delle diverse modalità di manifestazione
che l’atto di desistenza del correo potrebbe assumere.
A)Ove il soggetto
che desista rivesta la posizione di esecutore, è in grado di sottrarsi alla
commissione del fatto semplicemente interrompendo l’attività iniziata. Dunque
la desistenza dell’esecutore, in quanto proviene dal soggetto che possiede il
massimo dominio sull’accadere, produce l’effetto di impedire la consumazione
del reato.
B) Ove il soggetto
che desista rivesta la posizione di semplice complice, in aderenza al principio
di personalità della responsabilità penale, la desistenza si configurerà
allorchè egli si limiti a neutralizzare
la condotta già realizzata elidendo gli effetti della produzione collettiva
dell’evento. Desisterà dunque, se riuscirà a privare la realizzazione del
proprio apporto, emancipandosi dalla commissione di un fatto che non può essere
considerato opera sua.
La desistenza
rientra fra le cause personali di esclusione della pena, quindi ovviamente non
si estende a tutti i concorrenti ma esime da responsabilità solo i soggetti cui
si riferisce.
Pentimento operoso
La configurabilità
del pentimento operoso presuppone che l’azione collettiva sia giunta ad
esaurimento e che uno dei concorrenti riesca ad impedire il verificarsi
dell’evento lesivo. Es.: A e B infliggono coltellate a C con volontà omicida ma
B, colto da pentimento, porta C in ospedale evitandone il decesso. Il
pentimento operoso ha natura di circostanza attenuante soggettiva.
Estensibilità della disciplina del concorso
<< eventuale>> al concorso << necessario>>
Ricorrente è la
figura del concorso necessario ( reato necessariamente plurisoggettivo)
allorquando è la stessa disposizione incriminatrice di parte speciale a
richiedere la presenza di più soggetti per l’integrazione del reato. Tali tipi
di reato sono distinguibili in due sottocategorie: i reati plurisoggettivi
propri (vengono assoggettati a pena tutti i coagenti come nel caso dell’associazione
per delinquere o della rissa) e i reati plurisoggettivi impropri ( la norma
incriminatrice dichiara punibili solo uno o alcuni dei partecipanti al fatto (
es.: corruzione impropria susseguente, usura, corruzione di minorenni). Proprio
nel caso dei reati plurisoggettivi impropri si pone un quesito: il concorrente
necessario, esentato da sanzione dalla norma incriminatrice di parte speciale,
può essere ritenuto responsabile in base alle norme che disciplinano il
concorso eventuale (art.110 ss. )? A
riguardo vi sono due opinioni discordanti. Parte della dottrina ritiene che tale
valutazione vada fatta verificando la voluntas legis , ovvero accertando che l’esenzione
da responsabilità corrisponda allo scopo della norma incriminatrice violata e
alle direttive generali dell’ordinamento giuridico. Se si applicasse tale
criterio, la responsabilità a titolo di concorso eventuale andrebbe esclusa ,
ad esempio, nei casi di usura, nella corruzione di minorenne e in tutte le
altre ipotesi nelle quali la norma incriminatrice tende alla protezione anche
dei concorrenti necessari non dichiarati punibili. L’opinione tradizionale,
invece, nega la punibilità del concorrente non espressamente incriminato dalla
norma incriminatrice di parte speciale :il fatto che la condotta non sia “expressis
verbis” assoggettata a pena, lascia intuire la presenza di una scelta in favore
dell’impunità. L’altra quaestio riguarda invece l’applicabilità ai concorrenti
necessari punibili in base alla norma di parte speciale, della normativa in
materia di circostanze aggravanti e attenuanti
(articoli 112 e 114) , in materia di comunicabilità delle circostanze e
delle cause di esclusione della pena (art. 118 e 119). La dottrina prevalente
oggi ritiene che tali norme siano applicabili anche al concorso necessario , a
patto che non vi sia una esplicita deroga da parte delle disposizioni che
delineano i reati necessariamente plurisoggettivi.
In ultimo, bisogna
tenere presente che il concorso eventuale può sussistere anche in un reato
necessariamente plurisoggettivo, da parte di soggetti diversi rispetto ai
concorrenti necessari.
di Giovanna Cento
di Giovanna Cento
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