giovedì 23 maggio 2013

Cenni sul principio di sussidiarietà


l principio di sussidiarietà è sancito dall'articolo 118 della Costituzione italiana, così come modificato dalla legge costituzionale n°3 del 2001 . Tale principio è un criterio di partizione delle funzioni politiche e amministrative fra enti rappresentativi di diversi livelli territoriali  e tra enti e iniziativa privata, associata ed individuale. Ha anche un’origine comunitaria in quanto è stato enunciato per la prima volta compiutamente dal trattato CE che prevede che, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, la comunità debba intervenire solo nel caso in cui gli scopi dell’azione prevista non possano essere sufficientemente realizzati dagli stati membri.  Il principio di sussidiarietà si divide in due sottocategorie: la sussidiarietà orizzontale e la sussidiarietà verticale.

Principio di sussidiarietà orizzontale: prima dell’entrata in vigore della legge costituzionale n°3 del 2001 che ha modificato l’art. 118, era già richiamato dall’articolo 4 comma 3 della legge 59/1997 (prima legge Bassanini) . Ne fa menzione anche il Testo Unico sugli enti locali (art.3 4°comma):  “I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”. La sussidiarietà orizzontale viene sancita dal 4°comma dell’art. 118 della Costituzione : “ “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.  Questo significa che tutti gli enti pubblici rappresentativi indicati dal 4°comma, quando decidono di tutelare un diritto sociale, devono privilegiare l’azione dei singoli cittadini o delle aggregazioni sociali e soltanto dopo l’accertamento della necessità di un pubblico intervento, possono attribuirsi o attribuire ad un altro ente rappresentativo la tutela di quel diritto. 

Principio di sussidiarietà verticale: 1 comma art. 118 Costituzione : “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.” . Rappresenta il criterio di ripartizione delle competenze fra stato ed autonomie locali. La ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti più prossimi, più vicini al cittadino e ai bisogni del territorio.

Link di riferimento


Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n°3 : http://www.parlamento.it/parlam/leggi/01003lc.htm

di Giovanna Cento



I regolamenti governativi e la loro disapplicazione


La legge costituzionale n°3/2001 ha introdotto il principio del parallelismo tra competenza legislativa e competenza regolamentare dello Stato. Lo Stato è titolare di un potere regolamentare soltanto sulle materie che l’art.117  della Cost. attribuisce alla sua competenza legislativa esclusiva ( vedi qui http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117 ). Esso può essere delegato alle regioni. Nelle altre materie la potestà regolamentare spetta alle Regioni. Lo Stato può emanare regolamenti anche nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale concorrente o residuale nelle more dell’approvazione da parte delle Regioni delle norme di loro competenza o nel caso di inerzia di queste ultime. Tali regolamenti hanno carattere cedevole nel senso che perdono d’efficacia dal momento dell’entrata in vigore della normativa di ciascuna Regione.
I regolamenti sono adottati previo  il parere del Consiglio di Stato ( sezione consultiva per gli atti normativi), sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti e alla successiva registrazione, prima di venire pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Inoltre, non è richiesta la motivazione (art. 3 legge n°241/1990). Per l’interpretazione dei regolamenti ci si appella alle norme generali contenute nell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile ( interpretazione letterale e logica, possilità di ricorso all’analogia legis e all’analogia juris).

Una disciplina generale dei regolamenti viene fornita dall’art. 17 della legge n° 400/1988, che delinea cinque tipi di regolamenti governativi attribuiti alla competenza del Consiglio dei Ministri:

A)Regolamenti esecutivi : pongono norme di dettaglio per l’applicazione concreta di una legge. Non è necessario che la legge attribuisca al Governo il potere di attuarli in quanto la legge n°400/1988 è un fondamento normativo sufficientemente affidabile in termini di rispetto del principio di legalità. Nelle materie coperte da riserva di legge assoluta sono ammissibili solo regolamenti di stretta esecuzione che non comportino alcuna specificazione o integrazione delle norme poste dalla fonte primaria. Tali tipi di regolamento possono rendere esecutivi regolamenti europei o anche direttive, qualora la legge comunitaria lo consenta.

B) Regolamenti per l’attuazione e l’integrazione: possono essere emanati nelle materie che non sono coperte da riserva di legge assoluta nei casi in cui la legge individui soltanto i principi generali e autorizzi espressamente il Governo a disciplinare il dettaglio

C)Regolamenti indipendenti: possono essere emanati nelle materie che non sono coperte da riserva di legge qualora manchi una disciplina di rango primario. Vi sono dubbi sulla costituzionalità di un potere normativo tanto ampio anche se c’è da considerare che sono pochissime le materie in cui manca una disciplina legislativa.

D)Regolamenti di organizzazione: sono un sottogruppo dei regolamenti esecutivi e di attuazione dato che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento della p.a. “secondo le disposizioni dettate dalla legge”. L’art. 97 stabilisce una riserva di legge in materia di organizzazione degli uffici. Dunque è sempre necessaria una disciplina di rango primario che potrà delinearne l’assetto generale. L’art.17 della l. n°400/1988, riguardo alla disciplina e all’organizzazione degli uffici dei Ministeri, opera una distinzione: quelli di stretta collaborazione con i ministri e di livello dirigenziale generale vengono disciplinati tramite regolamenti di delegificazione, rispettando i principi posti dalla legge in materia di rapporto di lavoro con le p.a. ; invece le unità di dirigenza di livelli inferiori agli uffici dirigenziali generali sono disciplinati con decreti ministeriali che hanno natura non regolamentare (comma 4-bis).

E) Regolamenti delegati o autorizzati: operano su materie non coperte da riserva di legge assoluta e danno attuazione alla delegificazione, sostituendo la disciplina imposta da una fonte primaria con una imposta da una fonte secondaria ( i regolamenti). La loro entrata in vigore comporta l’abrogazione delle norme vigenti contenute in fonti anche di rango primario. Secondo quanto stabilito dall’art. 17 della l. n°400/1988, è necessaria una legge che dia l’autorizzazione al Governo per emanarli. Tale legge deve contenere norme generali regolatrici della materia (con ciò ne deduciamo che la delegificazione non è totale) ; inoltre deve stabilire l’abrogazione delle norme vigenti. L’effetto dell’abrogazione viene rinviato all’entrata in vigore del regolamento. La delegificazione tende in qualche modo a contrastare quella tendenza del Parlamento alla disciplina per legge di molte materie, ponendo anche regole di dettaglio.

Esistono poi i regolamenti ministeriali ed interministeriali nelle materie di competenza di uno o più ministri: sono previsti dal terzo comma dell’art. 17 . L’emanazione di tali provvedimenti è possibile solo quando espressamente previsto dalla legge. Sono gerarchicamente inferiori rispetto ai regolamenti governativi, devono essere comunicati prima dell’emanazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini del coordinamento.

L’art. 17 della legge 400/1988 non esaurisce la lista dei regolamenti governativi, che infatti viene arricchita da molte leggi speciali che prevedono particolari fattispecie deroganti la disciplina generale. Un esempio sono i regolamenti emanati con decreto dal Presidente del Consiglio, assunti talvolta previa delibera del Consiglio dei Ministri e senza che venga seguito l’iter procedurale previsto per gli altri regolamenti.

C’è da precisare che con la legge costituzionale n°3 del 2001 è stata sancita una limitazione dell’ambito dei regolamenti governativi e ministeriali alle materie che sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Tuttavia molte leggi aggirano tale divieto autorizzando l’emanazione di “decreti ministeriali non aventi valore regolamentare”  ma contenenti però prescrizioni generali simili a quelle dei regolamenti.

I regolamenti viziati perché contenenti disposizioni contrarie alla legge possono essere impugnati di fronte al giudice amministrativo e poi annullati. In base al principio della preferenza della legge, poi, i regolamenti possono essere disapplicati sia dal giudice ordinario sia, in alcuni casi, dal giudice amministrativo.

Disapplicazione da parte del giudice ordinario: Secondo parte della dottrina la pronuncia del giudice ordinario su una norma regolamentare ai fini della sua disapplicazione avviene soltanto in via incidentale  e non in via principale. Il provvedimento, all’interno della controversia, è solo indirettamente rilevante e dunque la disapplicazione e l’inefficacia valgono esclusivamente nei limiti del caso concreto. Gli effetti del regolamento non cessano dunque erga omnes e il provvedimento amministrativo rimane efficace in tutti gli altri rapporti su cui incide e inciderà. Tale interpretazione si basa sull’art. 5 della legge sul contenzioso amministrativo. E’ importante ricordare che la disapplicazione, nel giudizio ordinario, riguarda sempre atti amministrativi che rilevano incidentalmente per la controversia e che non siano direttamente determinativi del rapporto in lite perché, se questa fosse la situazione, tale controversia non atterrebbe all’ambito di giurisdizione del giudice ordinario poiché, essendo il rapporto definito dal dir. Amministrativo, staremmo parlando di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo.  

Disapplicazione da parte del giudice amministrativo: Secondo un indirizzo giurisprudenziale piuttosto recente, anche un giudice amministrativo può disapplicarle un atto amministrativo quando il provvedimento impugnato viola un regolamento difforme a sua volta dalla legge oppure quando tale provvedimento impugnato è conforme ad un regolamento contrastante però con la legge. In entrambi i casi il giudice sindacherà il provvedimento direttamente rispetto alla norma primaria. Il giudice può disapplicare il regolamento anche quando questo non sia stato espressamente impugnato ( disapplicazione normativa) .

In ultimo è bene ricordare che per il regolamento vale il principio jura novit curia: la sua violazione può essere motivo di ricorso in Cassazione. I regolamenti non possono però essere oggetto di sindacato di costituzionalità.


Link di riferimento:
Legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990) : http://www.altalex.com/index.php?idnot=550#capoI

Legge 23 agosto 1988, n. 400 : http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/l400-88.htm



di Giovanna Cento

mercoledì 22 maggio 2013

Le principali fonti del diritto amministrativo



Accade sempre più spesso che il Parlamento si limiti a trattare i principi fondamentali di disciplina di una determinata materia e che le regole di dettaglio vengano invece poste, in via sub-legislativa, dagli apparati amministrativi, sia con atti normativi che con atti privi di valore normativo ( ma lo vedremo più avanti).
Per quanto riguarda le fonti e il diritto amministrativo, è necessario tracciare una distinzione fra le fonti sull’amministrazione e le fonti dell’amministrazione . Le prime disciplinano l’organizzazione, le funzioni e i poteri delle pubbliche amministrazioni, che sono in tal senso “eteroregolate” . Tali fonti sono , come stabilito dalla riserva di legge prevista dall’art. 97 Cost. ,  sono innanzitutto di rango primario ma anche di rango secondario come ad esempio i regolamenti governativi che, attuando prescrizioni primarie, regolano un determinato apparato pubblico.  Le fonti dell’amministrazione , invece, costituiscono veri e propri strumenti in mano alla pubblica amministrazione che, nei limiti dell’autonomia organizzativa prevista dalla legge, può dare delle regole ai propri apparati sul funzionamento di questi. Tali fonti hanno sono sempre di carattere sub-legislativo ed includono sia fonti normative in senso proprio, sia atti privi di natura normativa (circolari, direttive, atti di pianificazione ecc.).

Pubblica amministrazione e Costituzione
La Costituzione, oltre a sancire i principi di libertà dei cittadini e a delineare l’assetto dello Stato, si occupa anche dei compiti che lo Stato, tramite la pubblica amministrazione, deve assolvere: salute, istruzione, assistenza, previdenza sociale ecc.. La Costituzione tuttavia non si occupa dettagliatamente dell’organizzazione della pubblica amministrazione ma detta soltanto pochi principi fondamentali:-art. 95 Cost. : strumentalità dell’amministrazione nei confronti della politica generale del governo e responsabilità politica dei ministri nei confronti dell’attività  amministrativa ; -art.97 Cost. : buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione;  – artt. 103,113, 125 :assetto della giustizia amministrativa .
E’ necessario inoltre accennare anche alla riforma del titolo V della parte II della Costituzione ( legge costituzionale 18 ottobre 2001 n°3). Le modifiche hanno riguardato:  i rapporti fra Stato, Regioni, Province e Comuni in base al principio di sussidiarietà; i rapporti fra fonti statali e regionali in base al principio dell’equiordinazione tra competenza legislativa statale e regionale nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali ( art. 117 Cost.) , all’attribuzione di una competenza legislativa generale residuale alle Regioni con tassativa indicazione delle materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva e concorrente dello stato (art. 117 commi 2 e 3).

Pubblica amministrazione e fonti dell’UE
Art. 117 Cost. :La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.”
Le fonti dell’Unione Europea si collocano ad un livello più elevato rispetto alle fonti primarie. E’ doveroso in proposito ricordare, infatti, il principio secondo il quale le norme nazionali che contrastano con il diritto europeo vanno disapplicate, principio che vale sia per i giudici nazionali sia per le pubbliche amministrazioni nell’esercizio dei poteri amministrativi e nell’emanazione di provvedimenti. Per la pubblica amministrazione la situazione risulta ancora più complicata in alcuni casi, in quanto non può disapplicare le leggi contrarie alla Costituzione o sollevare la questione in via incidentale alla Corte Costituzionale. Inoltre il diritto europeo vieta alle pubbliche amministrazione di dare esecuzione a un provvedimento ritenuto dalla Corte di Giustizia contrario al diritto europeo e la cui legittimità sia stata sancita da una sentenza passata in giudicato. Ecco ora un breve elenco delle fonti europee:
-Trattati istitutivi delle comunità: Trattato di Amsterdam ( 1997; Trattato di Nizza (2001) ; Trattato di Lisbona ( 2009 , composto da due testi: Il Trattato sull’Unione europea (TUE) e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tali trattati contengono principi generali come la non discriminazione, la legalità, la certezza del diritto che, insieme ai principi  generali comuni agli ordinamenti degli stati membri ed estrapolati dalla Corte di Giustizia , sono di diretta applicabilità negli ordinamenti nazionali.
-Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo ( CEDU) : entrambi hanno rilevanza giuridica anche all’interno degli Stati membri.
-Regolamenti: disciplinati dall’art.288 e seguenti del TFUE, hanno portata generale e sono direttamente vincolanti per gli Stati membri. Non è richiesta nessuna forma di recepimento da parte degli Stati membri che, peraltro, non possono regolarli. I regolamenti europei devono essere motivati e rappresentano un parametro per sindacare la legittimità degli atti amministrativi.
-Direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione: i destinatari di tali fonti sono gli Stati. Le direttive sono vincolanti per quanto riguarda il risultato da raggiungere ma non per quanto concerne i metodi utilizzati e gli atti adottati per il raggiungimento degli obiettivi. In base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, le direttive devono essere preferite ai regolamenti e le direttive quadro a quelle dettagliate.
-Direttive dettagliate: Sempre più utilizzate in settori rilevanti per il diritto amministrativo, contengono prescrizioni puntuali (autoapplicative). Scaduto il termine di recepimento da parte degli Stati membri, hanno efficacia diretta negli Stati responsabili dell’inottemperanza e possono condizionare la legittimità degli atti della p.a.
-Decisioni che hanno un contenuto puntuale: Applicano a fattispecie concrete norme e generali e astratte dettate da fonti comunitarie. Non hanno efficacia diretta ma sono vincolanti per gli Stati membri. Tali decisioni possono articolarsi in due forme: : decisioni –quadro adottato dal Consiglio per favorire il riavvicinamento delle leggi e dei regolamenti degli Stati membri oppure decisioni che possono avere un qualunque scopo coerente con gli obiettivi del Trattato ( escluso quello del riavvicinamento di leggi e regolamenti nazionali).
Ricordiamo infine che il recepimento delle sentenze della Corte di Giustizia e delle norme europee è disciplinato nel nostro ordinamento dalla legge 4 febbraio 2005 n°11

Qualche cenno sulla riserva di legge
Le riserve di legge relative come quelle in materia di organizzazione dei pubblici uffici (art.97) o in materia tributaria fanno sì che la legge ponga prescrizioni di principio, consentendo invece l’emanazione di un regolamento di stampo esecutivo che contenga le norme di dettaglio. Delimita infatti il potere regolamentare del governo e stabilisce che i regolamenti debbano essere emanati nel rispetto della disciplina imposta dalla legge.

Il principio di legalità e la pubblica amministrazione
Tale principio costituisce una delle basi dell’attività amministrativa ed è richiamato dall’art.1 della legge n° 241/1990. Tale principio afferma che l’attività amministrativa persegue gli scopi determinati dalla legge. Ne fa cenno l’art. 113 della Costituzione riguardo alla giustiziabilità degli atti amministrativi, stabilendo che il giudice debba individuare un parametro oggettivo per giustificare il sindacato agli atti impugnati. Riconoscimento del principio di legalità è individuabile anche nell’art. 19 del TUE e nell’art. 262 del TFUE ed è considerato dalla giurisprudenza comunitaria un principio comune a tutti gli Stati membri e agente sull’intero sistema comunitario.
Lo scopo del principio di legalità è duplice: fornire garanzia alle situazioni giuridiche soggettive dei privati su cui può incidere il potere amministrativo e legare l’azione amministrativa al principio democratico , vincolandola alle disposizioni di legge che sono espressioni della sovranità popolare.
Il principio di legalità può essere concepito in due accezioni distinte:
A)        come principio della preferenza della legge, nel senso che gli atti emanati dalla pubblica amministrazione non possono contrastare con la legge. L’interpretazione in tal senso è confermata da varie disposizioni: dall’art. 4 delle preleggi “ I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge”; dall’art. 5 della legge n° 2248/1865 “Le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi e i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi”, imponendo la loro disapplicazione quando sono contrastanti con la legge.
B)        Secondo una seconda interpretazione, oggi dominante, il principio di legalità stabilisce anche che la titolarità del potere debba essere attribuita alla p.a. in modo esplicito dalla norma di legge che ne regola contenuti e modalità. Tale concezione si basa sulla concezione monistica del potere (art.1 Cost. , la sovranità appartiene al popolo) , innescando così la deduzione che la pubblica amministrazione non possa in alcun modo autolegittimare i propri poteri che invece devono  trovare fondamento soltanto nella legge votata dal Parlamento.
Il principio di legalità concepito nel secondo senso subisce poi due ulteriori ramificazioni: la legalità formale(estrinseca o in senso debole) e la legalità sostanziale( intrinseca o in senso forte).
Legalità formale: per soddisfarla è bastevole che all’interno di una legge venga indicato l’apparato pubblico cui compete esercitare un potere di normazione secondario o amministrativo
Legalità sostanziale:  per soddisfarla è necessario che la legge definisca i presupposti, le modalità procedurali e i caratteri essenziali dell’esercizio di un potere amministrativo. La Corte Costituzionale si è appellata al principio di legalità sostanziale per motivare l’illegittimità di una disposizione contenuta nel Testo unico degli enti locali e che attribuiva al sindaco un potere di emanazione di ordinanze per prevenire pericoli per l’incolumità pubblica molto ampio.

Per ricapitolare:
La riserva di legge relativa delimita il potere regolamentare del Governo e richiede che la legge disciplini almeno parzialmente la materia e che l’emanazione dei regolamenti venga condotta rispettando la disciplina posta dalla legge. Serve quindi a precisare i rapporti interni fra le fonti normative.
Il principio di legalità stabilisce che il potere della p.a., anche nell’emanazione di norme secondarie, si basi sulla legge. Tuttavia tale principio è riferito in particolar modo ai provvedimenti amministrativi che devono fondarsi su norme di rango primario. Secondo la giurisprudenza amministrativa, tuttavia, le esigenze che sottostanno al principio di legalità posso trovare soddisfazione anche in norme di rango secondario ( nei regolamenti) e l’atto amministrativo, per essere legittimo, deve conformarsi anche alle norme secondarie. 

Link di riferimento :

di Giovanna Cento