mercoledì 22 maggio 2013

Le principali fonti del diritto amministrativo



Accade sempre più spesso che il Parlamento si limiti a trattare i principi fondamentali di disciplina di una determinata materia e che le regole di dettaglio vengano invece poste, in via sub-legislativa, dagli apparati amministrativi, sia con atti normativi che con atti privi di valore normativo ( ma lo vedremo più avanti).
Per quanto riguarda le fonti e il diritto amministrativo, è necessario tracciare una distinzione fra le fonti sull’amministrazione e le fonti dell’amministrazione . Le prime disciplinano l’organizzazione, le funzioni e i poteri delle pubbliche amministrazioni, che sono in tal senso “eteroregolate” . Tali fonti sono , come stabilito dalla riserva di legge prevista dall’art. 97 Cost. ,  sono innanzitutto di rango primario ma anche di rango secondario come ad esempio i regolamenti governativi che, attuando prescrizioni primarie, regolano un determinato apparato pubblico.  Le fonti dell’amministrazione , invece, costituiscono veri e propri strumenti in mano alla pubblica amministrazione che, nei limiti dell’autonomia organizzativa prevista dalla legge, può dare delle regole ai propri apparati sul funzionamento di questi. Tali fonti hanno sono sempre di carattere sub-legislativo ed includono sia fonti normative in senso proprio, sia atti privi di natura normativa (circolari, direttive, atti di pianificazione ecc.).

Pubblica amministrazione e Costituzione
La Costituzione, oltre a sancire i principi di libertà dei cittadini e a delineare l’assetto dello Stato, si occupa anche dei compiti che lo Stato, tramite la pubblica amministrazione, deve assolvere: salute, istruzione, assistenza, previdenza sociale ecc.. La Costituzione tuttavia non si occupa dettagliatamente dell’organizzazione della pubblica amministrazione ma detta soltanto pochi principi fondamentali:-art. 95 Cost. : strumentalità dell’amministrazione nei confronti della politica generale del governo e responsabilità politica dei ministri nei confronti dell’attività  amministrativa ; -art.97 Cost. : buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione;  – artt. 103,113, 125 :assetto della giustizia amministrativa .
E’ necessario inoltre accennare anche alla riforma del titolo V della parte II della Costituzione ( legge costituzionale 18 ottobre 2001 n°3). Le modifiche hanno riguardato:  i rapporti fra Stato, Regioni, Province e Comuni in base al principio di sussidiarietà; i rapporti fra fonti statali e regionali in base al principio dell’equiordinazione tra competenza legislativa statale e regionale nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali ( art. 117 Cost.) , all’attribuzione di una competenza legislativa generale residuale alle Regioni con tassativa indicazione delle materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva e concorrente dello stato (art. 117 commi 2 e 3).

Pubblica amministrazione e fonti dell’UE
Art. 117 Cost. :La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.”
Le fonti dell’Unione Europea si collocano ad un livello più elevato rispetto alle fonti primarie. E’ doveroso in proposito ricordare, infatti, il principio secondo il quale le norme nazionali che contrastano con il diritto europeo vanno disapplicate, principio che vale sia per i giudici nazionali sia per le pubbliche amministrazioni nell’esercizio dei poteri amministrativi e nell’emanazione di provvedimenti. Per la pubblica amministrazione la situazione risulta ancora più complicata in alcuni casi, in quanto non può disapplicare le leggi contrarie alla Costituzione o sollevare la questione in via incidentale alla Corte Costituzionale. Inoltre il diritto europeo vieta alle pubbliche amministrazione di dare esecuzione a un provvedimento ritenuto dalla Corte di Giustizia contrario al diritto europeo e la cui legittimità sia stata sancita da una sentenza passata in giudicato. Ecco ora un breve elenco delle fonti europee:
-Trattati istitutivi delle comunità: Trattato di Amsterdam ( 1997; Trattato di Nizza (2001) ; Trattato di Lisbona ( 2009 , composto da due testi: Il Trattato sull’Unione europea (TUE) e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tali trattati contengono principi generali come la non discriminazione, la legalità, la certezza del diritto che, insieme ai principi  generali comuni agli ordinamenti degli stati membri ed estrapolati dalla Corte di Giustizia , sono di diretta applicabilità negli ordinamenti nazionali.
-Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo ( CEDU) : entrambi hanno rilevanza giuridica anche all’interno degli Stati membri.
-Regolamenti: disciplinati dall’art.288 e seguenti del TFUE, hanno portata generale e sono direttamente vincolanti per gli Stati membri. Non è richiesta nessuna forma di recepimento da parte degli Stati membri che, peraltro, non possono regolarli. I regolamenti europei devono essere motivati e rappresentano un parametro per sindacare la legittimità degli atti amministrativi.
-Direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione: i destinatari di tali fonti sono gli Stati. Le direttive sono vincolanti per quanto riguarda il risultato da raggiungere ma non per quanto concerne i metodi utilizzati e gli atti adottati per il raggiungimento degli obiettivi. In base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, le direttive devono essere preferite ai regolamenti e le direttive quadro a quelle dettagliate.
-Direttive dettagliate: Sempre più utilizzate in settori rilevanti per il diritto amministrativo, contengono prescrizioni puntuali (autoapplicative). Scaduto il termine di recepimento da parte degli Stati membri, hanno efficacia diretta negli Stati responsabili dell’inottemperanza e possono condizionare la legittimità degli atti della p.a.
-Decisioni che hanno un contenuto puntuale: Applicano a fattispecie concrete norme e generali e astratte dettate da fonti comunitarie. Non hanno efficacia diretta ma sono vincolanti per gli Stati membri. Tali decisioni possono articolarsi in due forme: : decisioni –quadro adottato dal Consiglio per favorire il riavvicinamento delle leggi e dei regolamenti degli Stati membri oppure decisioni che possono avere un qualunque scopo coerente con gli obiettivi del Trattato ( escluso quello del riavvicinamento di leggi e regolamenti nazionali).
Ricordiamo infine che il recepimento delle sentenze della Corte di Giustizia e delle norme europee è disciplinato nel nostro ordinamento dalla legge 4 febbraio 2005 n°11

Qualche cenno sulla riserva di legge
Le riserve di legge relative come quelle in materia di organizzazione dei pubblici uffici (art.97) o in materia tributaria fanno sì che la legge ponga prescrizioni di principio, consentendo invece l’emanazione di un regolamento di stampo esecutivo che contenga le norme di dettaglio. Delimita infatti il potere regolamentare del governo e stabilisce che i regolamenti debbano essere emanati nel rispetto della disciplina imposta dalla legge.

Il principio di legalità e la pubblica amministrazione
Tale principio costituisce una delle basi dell’attività amministrativa ed è richiamato dall’art.1 della legge n° 241/1990. Tale principio afferma che l’attività amministrativa persegue gli scopi determinati dalla legge. Ne fa cenno l’art. 113 della Costituzione riguardo alla giustiziabilità degli atti amministrativi, stabilendo che il giudice debba individuare un parametro oggettivo per giustificare il sindacato agli atti impugnati. Riconoscimento del principio di legalità è individuabile anche nell’art. 19 del TUE e nell’art. 262 del TFUE ed è considerato dalla giurisprudenza comunitaria un principio comune a tutti gli Stati membri e agente sull’intero sistema comunitario.
Lo scopo del principio di legalità è duplice: fornire garanzia alle situazioni giuridiche soggettive dei privati su cui può incidere il potere amministrativo e legare l’azione amministrativa al principio democratico , vincolandola alle disposizioni di legge che sono espressioni della sovranità popolare.
Il principio di legalità può essere concepito in due accezioni distinte:
A)        come principio della preferenza della legge, nel senso che gli atti emanati dalla pubblica amministrazione non possono contrastare con la legge. L’interpretazione in tal senso è confermata da varie disposizioni: dall’art. 4 delle preleggi “ I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge”; dall’art. 5 della legge n° 2248/1865 “Le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi e i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi”, imponendo la loro disapplicazione quando sono contrastanti con la legge.
B)        Secondo una seconda interpretazione, oggi dominante, il principio di legalità stabilisce anche che la titolarità del potere debba essere attribuita alla p.a. in modo esplicito dalla norma di legge che ne regola contenuti e modalità. Tale concezione si basa sulla concezione monistica del potere (art.1 Cost. , la sovranità appartiene al popolo) , innescando così la deduzione che la pubblica amministrazione non possa in alcun modo autolegittimare i propri poteri che invece devono  trovare fondamento soltanto nella legge votata dal Parlamento.
Il principio di legalità concepito nel secondo senso subisce poi due ulteriori ramificazioni: la legalità formale(estrinseca o in senso debole) e la legalità sostanziale( intrinseca o in senso forte).
Legalità formale: per soddisfarla è bastevole che all’interno di una legge venga indicato l’apparato pubblico cui compete esercitare un potere di normazione secondario o amministrativo
Legalità sostanziale:  per soddisfarla è necessario che la legge definisca i presupposti, le modalità procedurali e i caratteri essenziali dell’esercizio di un potere amministrativo. La Corte Costituzionale si è appellata al principio di legalità sostanziale per motivare l’illegittimità di una disposizione contenuta nel Testo unico degli enti locali e che attribuiva al sindaco un potere di emanazione di ordinanze per prevenire pericoli per l’incolumità pubblica molto ampio.

Per ricapitolare:
La riserva di legge relativa delimita il potere regolamentare del Governo e richiede che la legge disciplini almeno parzialmente la materia e che l’emanazione dei regolamenti venga condotta rispettando la disciplina posta dalla legge. Serve quindi a precisare i rapporti interni fra le fonti normative.
Il principio di legalità stabilisce che il potere della p.a., anche nell’emanazione di norme secondarie, si basi sulla legge. Tuttavia tale principio è riferito in particolar modo ai provvedimenti amministrativi che devono fondarsi su norme di rango primario. Secondo la giurisprudenza amministrativa, tuttavia, le esigenze che sottostanno al principio di legalità posso trovare soddisfazione anche in norme di rango secondario ( nei regolamenti) e l’atto amministrativo, per essere legittimo, deve conformarsi anche alle norme secondarie. 

Link di riferimento :

di Giovanna Cento

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