giovedì 23 maggio 2013

I regolamenti governativi e la loro disapplicazione


La legge costituzionale n°3/2001 ha introdotto il principio del parallelismo tra competenza legislativa e competenza regolamentare dello Stato. Lo Stato è titolare di un potere regolamentare soltanto sulle materie che l’art.117  della Cost. attribuisce alla sua competenza legislativa esclusiva ( vedi qui http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117 ). Esso può essere delegato alle regioni. Nelle altre materie la potestà regolamentare spetta alle Regioni. Lo Stato può emanare regolamenti anche nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale concorrente o residuale nelle more dell’approvazione da parte delle Regioni delle norme di loro competenza o nel caso di inerzia di queste ultime. Tali regolamenti hanno carattere cedevole nel senso che perdono d’efficacia dal momento dell’entrata in vigore della normativa di ciascuna Regione.
I regolamenti sono adottati previo  il parere del Consiglio di Stato ( sezione consultiva per gli atti normativi), sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti e alla successiva registrazione, prima di venire pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Inoltre, non è richiesta la motivazione (art. 3 legge n°241/1990). Per l’interpretazione dei regolamenti ci si appella alle norme generali contenute nell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile ( interpretazione letterale e logica, possilità di ricorso all’analogia legis e all’analogia juris).

Una disciplina generale dei regolamenti viene fornita dall’art. 17 della legge n° 400/1988, che delinea cinque tipi di regolamenti governativi attribuiti alla competenza del Consiglio dei Ministri:

A)Regolamenti esecutivi : pongono norme di dettaglio per l’applicazione concreta di una legge. Non è necessario che la legge attribuisca al Governo il potere di attuarli in quanto la legge n°400/1988 è un fondamento normativo sufficientemente affidabile in termini di rispetto del principio di legalità. Nelle materie coperte da riserva di legge assoluta sono ammissibili solo regolamenti di stretta esecuzione che non comportino alcuna specificazione o integrazione delle norme poste dalla fonte primaria. Tali tipi di regolamento possono rendere esecutivi regolamenti europei o anche direttive, qualora la legge comunitaria lo consenta.

B) Regolamenti per l’attuazione e l’integrazione: possono essere emanati nelle materie che non sono coperte da riserva di legge assoluta nei casi in cui la legge individui soltanto i principi generali e autorizzi espressamente il Governo a disciplinare il dettaglio

C)Regolamenti indipendenti: possono essere emanati nelle materie che non sono coperte da riserva di legge qualora manchi una disciplina di rango primario. Vi sono dubbi sulla costituzionalità di un potere normativo tanto ampio anche se c’è da considerare che sono pochissime le materie in cui manca una disciplina legislativa.

D)Regolamenti di organizzazione: sono un sottogruppo dei regolamenti esecutivi e di attuazione dato che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento della p.a. “secondo le disposizioni dettate dalla legge”. L’art. 97 stabilisce una riserva di legge in materia di organizzazione degli uffici. Dunque è sempre necessaria una disciplina di rango primario che potrà delinearne l’assetto generale. L’art.17 della l. n°400/1988, riguardo alla disciplina e all’organizzazione degli uffici dei Ministeri, opera una distinzione: quelli di stretta collaborazione con i ministri e di livello dirigenziale generale vengono disciplinati tramite regolamenti di delegificazione, rispettando i principi posti dalla legge in materia di rapporto di lavoro con le p.a. ; invece le unità di dirigenza di livelli inferiori agli uffici dirigenziali generali sono disciplinati con decreti ministeriali che hanno natura non regolamentare (comma 4-bis).

E) Regolamenti delegati o autorizzati: operano su materie non coperte da riserva di legge assoluta e danno attuazione alla delegificazione, sostituendo la disciplina imposta da una fonte primaria con una imposta da una fonte secondaria ( i regolamenti). La loro entrata in vigore comporta l’abrogazione delle norme vigenti contenute in fonti anche di rango primario. Secondo quanto stabilito dall’art. 17 della l. n°400/1988, è necessaria una legge che dia l’autorizzazione al Governo per emanarli. Tale legge deve contenere norme generali regolatrici della materia (con ciò ne deduciamo che la delegificazione non è totale) ; inoltre deve stabilire l’abrogazione delle norme vigenti. L’effetto dell’abrogazione viene rinviato all’entrata in vigore del regolamento. La delegificazione tende in qualche modo a contrastare quella tendenza del Parlamento alla disciplina per legge di molte materie, ponendo anche regole di dettaglio.

Esistono poi i regolamenti ministeriali ed interministeriali nelle materie di competenza di uno o più ministri: sono previsti dal terzo comma dell’art. 17 . L’emanazione di tali provvedimenti è possibile solo quando espressamente previsto dalla legge. Sono gerarchicamente inferiori rispetto ai regolamenti governativi, devono essere comunicati prima dell’emanazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini del coordinamento.

L’art. 17 della legge 400/1988 non esaurisce la lista dei regolamenti governativi, che infatti viene arricchita da molte leggi speciali che prevedono particolari fattispecie deroganti la disciplina generale. Un esempio sono i regolamenti emanati con decreto dal Presidente del Consiglio, assunti talvolta previa delibera del Consiglio dei Ministri e senza che venga seguito l’iter procedurale previsto per gli altri regolamenti.

C’è da precisare che con la legge costituzionale n°3 del 2001 è stata sancita una limitazione dell’ambito dei regolamenti governativi e ministeriali alle materie che sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Tuttavia molte leggi aggirano tale divieto autorizzando l’emanazione di “decreti ministeriali non aventi valore regolamentare”  ma contenenti però prescrizioni generali simili a quelle dei regolamenti.

I regolamenti viziati perché contenenti disposizioni contrarie alla legge possono essere impugnati di fronte al giudice amministrativo e poi annullati. In base al principio della preferenza della legge, poi, i regolamenti possono essere disapplicati sia dal giudice ordinario sia, in alcuni casi, dal giudice amministrativo.

Disapplicazione da parte del giudice ordinario: Secondo parte della dottrina la pronuncia del giudice ordinario su una norma regolamentare ai fini della sua disapplicazione avviene soltanto in via incidentale  e non in via principale. Il provvedimento, all’interno della controversia, è solo indirettamente rilevante e dunque la disapplicazione e l’inefficacia valgono esclusivamente nei limiti del caso concreto. Gli effetti del regolamento non cessano dunque erga omnes e il provvedimento amministrativo rimane efficace in tutti gli altri rapporti su cui incide e inciderà. Tale interpretazione si basa sull’art. 5 della legge sul contenzioso amministrativo. E’ importante ricordare che la disapplicazione, nel giudizio ordinario, riguarda sempre atti amministrativi che rilevano incidentalmente per la controversia e che non siano direttamente determinativi del rapporto in lite perché, se questa fosse la situazione, tale controversia non atterrebbe all’ambito di giurisdizione del giudice ordinario poiché, essendo il rapporto definito dal dir. Amministrativo, staremmo parlando di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo.  

Disapplicazione da parte del giudice amministrativo: Secondo un indirizzo giurisprudenziale piuttosto recente, anche un giudice amministrativo può disapplicarle un atto amministrativo quando il provvedimento impugnato viola un regolamento difforme a sua volta dalla legge oppure quando tale provvedimento impugnato è conforme ad un regolamento contrastante però con la legge. In entrambi i casi il giudice sindacherà il provvedimento direttamente rispetto alla norma primaria. Il giudice può disapplicare il regolamento anche quando questo non sia stato espressamente impugnato ( disapplicazione normativa) .

In ultimo è bene ricordare che per il regolamento vale il principio jura novit curia: la sua violazione può essere motivo di ricorso in Cassazione. I regolamenti non possono però essere oggetto di sindacato di costituzionalità.


Link di riferimento:
Legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990) : http://www.altalex.com/index.php?idnot=550#capoI

Legge 23 agosto 1988, n. 400 : http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/l400-88.htm



di Giovanna Cento

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