l principio di sussidiarietà è sancito dall'articolo 118
della Costituzione italiana, così come modificato dalla legge costituzionale
n°3 del 2001 . Tale principio è un criterio di partizione delle funzioni
politiche e amministrative fra enti rappresentativi di diversi livelli
territoriali e tra enti e iniziativa
privata, associata ed individuale. Ha anche un’origine comunitaria in quanto è
stato enunciato per la prima volta compiutamente dal trattato CE che prevede
che, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, la comunità debba
intervenire solo nel caso in cui gli scopi dell’azione prevista non possano
essere sufficientemente realizzati dagli stati membri. Il principio di sussidiarietà si divide in due
sottocategorie: la sussidiarietà orizzontale e la sussidiarietà verticale.
Principio
di sussidiarietà orizzontale: prima dell’entrata in vigore della
legge costituzionale n°3 del 2001 che ha modificato l’art. 118, era già
richiamato dall’articolo 4 comma 3 della legge 59/1997 (prima legge Bassanini)
. Ne fa menzione anche il Testo Unico sugli enti locali (art.3 4°comma): “I Comuni
e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono
essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle
loro formazioni sociali”. La sussidiarietà orizzontale viene sancita dal
4°comma dell’art. 118 della Costituzione : “ “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
Questo significa che tutti gli enti
pubblici rappresentativi indicati dal 4°comma, quando decidono di tutelare un
diritto sociale, devono privilegiare l’azione dei singoli cittadini o delle
aggregazioni sociali e soltanto dopo l’accertamento della necessità di un
pubblico intervento, possono attribuirsi o attribuire ad un altro ente
rappresentativo la tutela di quel diritto.
Principio di sussidiarietà verticale: 1 comma art. 118 Costituzione : “Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.” . Rappresenta il criterio
di ripartizione delle competenze fra stato ed autonomie locali. La ripartizione
gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti più prossimi,
più vicini al cittadino e ai bisogni del territorio.
Link di riferimento:
Titolo V Costituzione : http://www.governo.it/Governo/Costituzione/2_titolo5.html
Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n°3 : http://www.parlamento.it/parlam/leggi/01003lc.htm
di Giovanna Cento
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