giovedì 23 maggio 2013

Cenni sulle fonti normative regionali, degli enti locali e di altri enti pubblici


La Costituzione individua tre fonti normative regionali: gli statuti, le leggi ed i regolamenti. Rispetto alle previsioni originarie del 1948, importanti modifiche sono intervenute ad opera delle leggi costituzionali 22 novembre 1999 n° 1 e 18 ottobre 2001 n°3.

Statuto delle Regioni ordinarie: stabilisce la forma di governo e i fondamentali principi di funzionamento ed organizzazione ( art. 123 Cost.) L’approvazione dello statuto avviene tramite una duplice approvazione a maggioranza assoluta da parte del Consiglio regionale (procedimento aggravato)  e può essere assoggettato a referendum popolare.

Statuto delle Regioni speciali: approvato con legge costituzionale (art. 116 Cost.)

Leggi regionali: approvate dal Consiglio regionale e promulgate dalla Giunta ( art. 121 Cost.) nelle materie attribuite dall’art. 117 della Costituzione alla competenza concorrente ( 3°comma) e residuale ( 4°comma) delle Regioni.
Secondo la giurisprudenza, lo Stato può intervenire entro alcuni limiti anche nelle materie di competenza regionale. Questo in base al principio di sussidiarietà ( vedi qui http://studentilegge.blogspot.it/2013/05/cenni-sul-principio-di-sussidiarieta.html )

Regolamenti regionali: Sono adottati dall Giunta regionale (art. 121 Cost.) e, secondo il principio del parallelismo fra fra funzioni legislative e funzioni regolamentari, possono essere emanati nelle materie di competenza legislativa concorrente e residuale delle Regioni.

Fonti normative di Comuni, Province e Città metropolitane.
L’art. 114 comma 2 della Costituzione afferma: “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.”.  Tale articolo valorizza il carattere di autonomia già enunciato nell’art. 5 della Costituzione ( La Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali).

Statuti degli enti locali: Come previsto dall’art. 6 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, lo statuto deve essere approvato dal consiglio dell’ente locale a maggioranza di 2/3 oppure, se tale maggioranza non viene ottenuta, con delibera approvata due volte dalla maggioranza assoluta dei consiglieri. Lo statuto contiene le fondamentali norme sull’organizzazione dell’ente ( rappresentanza legale, attribuzioni degli organi) , le forme di partecipazione e di garanzia delle minoranze, le forme di partecipazione popolare, il decentramento, l’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. Lo statuto possiede un rango subprimario , in quanto è posto al di sotto delle leggi statali di principio. Come previsto dalla lettera p del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione, infatti, vi è una competenza legislativa esclusiva dello Stato ma limitata agli organi di governo e alle funzioni fondamentali degli enti locali: sembra dunque impossibile l’emanazione di una normativa di dettaglio non derogabile dagli statuti.

Regolamenti degli enti locali: Come previsto dall’art. 7 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, vengono emanati nelle materie di competenza degli enti locali, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dallo statuto. Si occupano di disciplinare il funzionamento e l’organizzazione degli organi e degli uffici e l’esercizio delle funzioni.

Regolamenti comuniali: Vengono approvati dai consigli comunali ed intervengono in materie fondamentali come l’urbanistica, l’edilizia, il traffico, il commercio, le pubbliche affissioni, i rifiuti urbani ecc..

Altri enti pubblici, col passare del tempo, hanno acquisito maggiore autonomia organizzativa . Un esempio sono le università o le camere di commercio. Anche tali enti pubblici hanno la potestà di possedere un proprio statuto.

Link di riferimento  :


Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali:  http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/00267dl.htm

di Giovanna Cento


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