La
Costituzione individua tre fonti normative regionali: gli statuti, le leggi ed
i regolamenti. Rispetto alle previsioni originarie del 1948, importanti
modifiche sono intervenute ad opera delle leggi costituzionali 22 novembre 1999
n° 1 e 18 ottobre 2001 n°3.
Statuto delle Regioni ordinarie: stabilisce la forma di governo e i
fondamentali principi di funzionamento ed organizzazione ( art. 123 Cost.) L’approvazione
dello statuto avviene tramite una duplice approvazione a maggioranza assoluta
da parte del Consiglio regionale (procedimento aggravato) e può essere assoggettato a referendum
popolare.
Statuto delle Regioni speciali: approvato con legge costituzionale
(art. 116 Cost.)
Leggi regionali: approvate dal Consiglio regionale e
promulgate dalla Giunta ( art. 121 Cost.) nelle materie attribuite dall’art.
117 della Costituzione alla competenza concorrente ( 3°comma) e residuale (
4°comma) delle Regioni.
Secondo la
giurisprudenza, lo Stato può intervenire entro alcuni limiti anche nelle
materie di competenza regionale. Questo in base al principio di sussidiarietà (
vedi qui http://studentilegge.blogspot.it/2013/05/cenni-sul-principio-di-sussidiarieta.html
)
Regolamenti regionali: Sono adottati dall Giunta regionale
(art. 121 Cost.) e, secondo il principio del parallelismo fra fra funzioni
legislative e funzioni regolamentari, possono essere emanati nelle materie di
competenza legislativa concorrente e residuale delle Regioni.
Fonti normative di Comuni, Province e
Città metropolitane.
L’art. 114
comma 2 della Costituzione afferma: “I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con
propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla
Costituzione.”. Tale articolo
valorizza il carattere di autonomia già enunciato nell’art. 5 della
Costituzione ( La Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali).
Statuti degli enti locali: Come previsto dall’art. 6 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, lo statuto deve essere
approvato dal consiglio dell’ente locale a maggioranza di 2/3 oppure, se tale
maggioranza non viene ottenuta, con delibera approvata due volte dalla
maggioranza assoluta dei consiglieri. Lo statuto contiene le fondamentali norme
sull’organizzazione dell’ente ( rappresentanza legale, attribuzioni degli
organi) , le forme di partecipazione e di garanzia delle minoranze, le forme di
partecipazione popolare, il decentramento, l’accesso dei cittadini alle
informazioni e ai procedimenti amministrativi. Lo statuto possiede un rango
subprimario , in quanto è posto al di sotto delle leggi statali di principio.
Come previsto dalla lettera p del secondo comma dell’art. 117 della
Costituzione, infatti, vi è una competenza legislativa esclusiva dello Stato ma
limitata agli organi di governo e alle funzioni fondamentali degli enti locali:
sembra dunque impossibile l’emanazione di una normativa di dettaglio non
derogabile dagli statuti.
Regolamenti degli enti locali: Come previsto dall’art. 7 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, vengono emanati nelle
materie di competenza degli enti locali, nel rispetto dei principi sanciti
dalla legge e dallo statuto. Si occupano di disciplinare il funzionamento e l’organizzazione
degli organi e degli uffici e l’esercizio delle funzioni.
Regolamenti comuniali: Vengono approvati dai consigli
comunali ed intervengono in materie fondamentali come l’urbanistica, l’edilizia,
il traffico, il commercio, le pubbliche affissioni, i rifiuti urbani ecc..
Altri enti
pubblici, col passare del tempo, hanno acquisito maggiore autonomia
organizzativa . Un esempio sono le università o le camere di commercio. Anche
tali enti pubblici hanno la potestà di possedere un proprio statuto.
Link di riferimento :
Titolo V
della Costituzione: http://www.governo.it/Governo/Costituzione/2_titolo5.html
Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali: http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/00267dl.htm
di Giovanna
Cento
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